REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, nell’ambito della disciplina sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
 
 

Art. 2

Finalità

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato S.U.), costituisce lo strumento operativo mediante  il quale l’ente assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi ed opera quale centro d’impulso per lo sviluppo economico del proprio territorio.

2. L'organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il presente regolamento si compone di due parti, la prima destinata a regolare le procedure interne all’Amministrazione del Comune di Tortona, la seconda destinata a regolare le procedure inerenti la gestione in forma associata con altri enti. In allegato al suddetto regolamento, quale parte integrante dello stesso, sono individuati gli Enti che aderiscono alla convenzione di cui al successivo art.15, corredato degli atti di sottoscrizione della convenzione stessa.
 
 


TITOLO 1°
Organizzazione dello Sportello Unico comunale
 

Art. 3

Funzioni

1. Lo S.U. esercita funzioni di carattere:

a) Amministrativo, per la gestione del procedimento unico, secondo quanto previsto dal DPR 447/98;
b) Informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese ed all’utenza in genere;
c) Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio. 


2. In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo S.U. è competente in materia di procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi, incluse le attività commerciali e/o relative alla distribuzione dei carburanti, concernenti la localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione, rilocalizzazione ed esecuzione di opere interne.
 
 

Art. 4

Organizzazione

1. Le funzioni di cui all’articolo precedente sono esercitate dall’ente, direttamente ed anche in forma associata con altri enti locali, attraverso la Struttura Unica prevista dal DPR 447/98.

2. Tale Struttura è individuata presso il Settore Pianificazione del Territorio, quale unità organizzativa, nell’ambito dell’articolazione complessiva del Comune, titolare dell’intero procedimento amministrativo di cui al DPR 447/98.

3. La struttura si dota di uno S.U., da individuarsi nell’ambito del Servizio di Edilizia Privata dello stesso Settore.

4. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dagli organi politici.
 
 

Art. 5

Responsabile Unico del Procedimento

1. Alla direzione della Struttura dello Sportello Unico è preposto il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio, in qualità di responsabile unico del procedimento.

2. Il responsabile unico del procedimento:

- sovrintende a tutte le attività di diretta competenza dello stesso
- adotta atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno
- sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o inadempimenti
- propone l’indizione della Conferenza dei Servizi
- effettua le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati
- effettua le comunicazioni agli interessati


3. Ad esso compete in particolare la responsabilità dell’intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all’articolo 3, 2° comma. Ferma rimanendo tale responsabilità, il Dirigente può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub-procedimentali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento. 

4. Il Sindaco può inoltre delegare al Dirigente Responsabile Unico del Procedimento l’indizione della conferenza di servizi e delle audizioni di cui al DPR n. 447/98. 

5. Oltre ai casi espressamente previsti dal DPR n. 447/98, la Conferenza dei Servizi può essere convocata, prima della scadenza dei termini previsti, anche nei seguenti casi:

  •  qualora si ravvisi la possibilità di non poter rispettare i termini previsti dal procedimento amministrativo in atto
  •  qualora si ritenga opportuno l'esame contestuale dei diversi aspetti dell'intervento in esame e soggetto ad autorizzazione specifica.


6. Al Dirigente Responsabile compete infine la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo.

7. Il Responsabile Unico del Procedimento predispone periodicamente relazioni sull’attività svolta e piani di lavoro per l’attività dello S.U. nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico. Tali piani costituiscono la base per la costruzione del piano esecutivo di gestione.
 
 

Art. 6

 Responsabile dello Sportello Unico

1. Allo S.U. è preposto, in qualità di responsabile,  il Funzionario del Servizio di Edilizia Privata, individuato presso il Settore Pianificazione del Territorio.

2. Il responsabile dello S.U.:

- cura l’intera fase istruttoria dei procedimenti di sportello unico
- coordina le attività al fine di assicurare il buon andamento delle procedure
- segue l’andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte dal procedimento, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici od i responsabili dei procedimenti di competenza
- sollecita le amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti;
- cura ed organizza le audizioni con le imprese
- propone al responsabile unico del procedimento le comunicazioni ed ogni altro provvedimento necessario al procedimento
- propone al responsabile unico del procedimento l'indizione delle Conferenze di servizi, curandone la gestione e le formalità inerenti;


3. Oltre a quanto indicato nell’articolo precedente, il Responsabile dello S.U.:

- esercita, direttamente od in sinergia con altri servizi della struttura comunale, attività di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese, in materia di accesso ai finanziamenti ed alle agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, per la creazione di nuove imprese, preselezione ed incontro domanda - offerta di lavoro, iniziative informative rispondenti ai bisogni dei nuovi insediamenti produttivi
- cura ed aggiorna in rete, a tale scopo, una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant’altro necessario per una completa attività informativa.
- coordina e sovrintende alla organizzazione del servizio informatizzato dello Sportello Unico, curando altresì i rapporti con soggetti esterni eventualmente coinvolti.


4. Il Responsabile dello S.U. deve porre particolare cura affinché l’attività condotta sia sempre improntata ai seguenti principi:

a) massima attenzione alle esigenze dell’utenza;
b) divieto di aggravamento del procedimento  amministrativo;
c) standardizzazione della modulistica e delle procedure connesse;
d) semplificazione e riduzione dei tempi di conclusione del procedimento unico previsti dal DPR 447/98, anche prevedendo un canale privilegiato per le relative pratiche;
e) costante innovazione tecnologica per la semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti tra gli enti associati e con l’utenza;
 f) costante ed attiva partecipazione alla gestione dei processi di promozione e sviluppo del territorio.

 
 

Art. 7

Responsabilità dirigenziale

1. Il Dirigente preposto alla Struttura Unica è responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Risponde,  nei confronti degli organi di direzione politica, in particolare:

  •  del perseguimento degli obiettivi assegnati  nel rispetto dei programmi e degli indirizzi  fissati dagli organi politici;
  •  dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzativi e di gestione del personale;
  •  della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell’impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali  assegnate;
  •  della  validità e correttezza tecnico - amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;

  •  del buon andamento  e della economicità della gestione. 


Art. 8

Coordinamento

1. Lo S.U. esercita compiti di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dal DPR 447/98, nei confronti degli organi interni all’ente e nei confronti delle strutture ad essa esterne e coinvolte nel procedimento.

2. A tal fine il Direttore Generale, anche su proposta del Responsabile della Struttura Unica, può emanare apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all’azione dell’ente, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, nonché disporre la costituzione di gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l’esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi l’opportunità può essere estesa la partecipazione anche ad  enti pubblici ed organismi privati interessati.

3. Le altre strutture dell’ente cointeressate devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti connessi di loro competenza, una sollecita attuazione, e comunque il pieno rispetto dei termini prescritti, dando priorità di espletamento alle pratiche relative ad insediamenti produttivi e comunicando altresì ogni eventuale modifica organizzativa che possa interessare anche la gestione dello S.U..

4. Il Responsabile dello S.U. ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti da altre strutture, utili per l’esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello S.U.. 

5. Lo S.U. adotta iniziative e provvedimenti tesi a promuovere la realizzazione di accordi di programma e/o protocolli di intesa con gli enti e le aziende direttamente interessate dal procedimento amministrativo, promuove eventuali forme di collaborazione ed assistenza ad altri Comuni dell’area del tortonese eventualmente interessati ad usufruire dei servizi dallo stesso realizzati, definisce possibili accordi con associazioni di categoria tesi a promuovere e sviluppare azioni di tipo informativo
 
 

Art. 9

Formazione ed aggiornamento

1. L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti,  per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia  dell'attività amministrativa. 

2. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l’addestramento professionale degli addetti assegnati allo S.U. e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.

3. Analogamente deve essere curato il successivo, costante e periodico, aggiornamento, anche eventualmente in forma associata con altri enti locali. 
 
 

Art. 10

Dotazioni tecnologiche

1. Lo S.U. deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l’utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni. 

2. In particolare i programmi informatici devono garantire le seguenti funzioni:

a) il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
b) un data base pubblico - organizzato per schede di procedimento - con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi;
c) la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia quali requisiti minimi:
  •  l’indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente, 
  •  uno schema riassuntivo dell’intero iter procedurale e dello stato d’avanzamento della pratica;
  •  la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste;
  • d) la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi;
    e) la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
     f) una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione delle possibilità di insediamenti produttivi e delle agevolazioni finanziarie e fiscali presenti sul territorio comunale.

     
     

    Art. 11

    Accesso all'archivio informatico

    1. E’ consentito, a chiunque vi abbia interesse, l’accesso gratuito all’archivio informatico gestito in forma associata, anche per via telematica, per l’acquisizione di informazioni concernenti:

    a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
    b) le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d’avanzamento dell’iter procedurale o esito finale dello stesso;
    c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
    d) le opportunità insediative, finanziarie e fiscali esistenti nel territorio interessato dalla presente convenzione.


    2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

    3. Il CED ed il Responsabile del sito Internet dell'ente collaborano con il Responsabile dello S.U. per ogni esigenza legata alla gestione informatica dello stesso, curando in particolare l'inserimento dei dati relativi all'archivio informatico dei procedimenti amministrativi relativi e riferiti anche alla banca dati sulle opportunità localizzative, oltre che il loro successivo e costante aggiornamento.
     
     

    Art. 12

    Procedimenti

    1. I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere, ai sensi del DPR 447/98, la forma del procedimento semplificato o del procedimento mediante autocertificazione.

    2. L’avvio del procedimento avviene così come disposto dall’art.11 del regolamento comunale per il procedimento amministrativo, e l’iter procedurale si svilupperà secondo la disciplina del citato DPR 447/98.

    3. L’acquisizione di pareri da organi dell’ente verrà prioritariamente effettuata tramite la conferenza interna dei servizi, ai sensi di quanto disposto all’art.22 comma 4) del regolamento comunale per il procedimento amministrativo; la convocazione della stessa verrà effettuata dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio, responsabile unico del procedimento, su proposta del responsabile dello S.U.. Ad essa dovranno partecipare i Dirigenti dei Settori interessati o i funzionari eventualmente delegati dai responsabili dei Settori preposti al rilascio del parere richiesto. Il verbale della seduta sostituisce il parere espresso da ogni singolo organo interno all’Ente.

    4. I Settori/Servizi dell'Ente coinvolti nel procedimento autorizzativo devono istruire i sub - procedimenti di propria competenza al fine di rispettare e, se possibile, ridurre i termini previsti dalla normativa nazionale per il procedimento di S.U..

    5. In particolare, l'Ufficio Protocollo dell'Ente deve assicurare, se, del caso, al Responsabile dello S.U. di poter acquisire direttamente presso tale ufficio la registrazione dei documenti.

    6. Analogamente, l'Ufficio Messi dell'Ente deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto dei compiti istituzionali ad esso affidato, massima rapidità per l'espletamento di atti relativi ai procedimenti amministrativi dello S.U..

    7. Lo S.U. cura e definisce, ove possibile, accordi con i soggetti esterni all'Ente preposti all'espletamento di attività sub-procedimentali dello stesso, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dalla legge e con l'obiettivo di rendere più rapidi e trasparenti i procedimenti amministrativi relativi. A tal scopo, il Responsabile della Struttura Unica è autorizzato a stipulare accordi formali per la definizione dei tempi, delle procedure e delle modalità di espletamento dei procedimenti relativi allo S.U., individuando, se del caso, anche il referente del soggetto esterno a cui dovrà  fare riferimento il  Responsabile dello S.U..

    8. I servizi resi dallo S.U. sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati, in modo uniforme per tutti gli enti associati, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
     
     

    Art. 13

    Collaudo

    1. Nelle procedure di collaudo, di cui all’art.9 del DPR 447/98,  lo S.U. partecipa avvalendosi, se del caso, di personale tecnico del Comune o di altre amministrazioni competenti, che debbono garantire allo scopo la necessaria collaborazione. 
     
     

    Art. 14

    Sanzioni

    1. La falsità di eventuali autocertificazioni, prodotte a corredo delle istanze, comporta responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione finale.

    2. Lo S.U. ha facoltà di esperire controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza peraltro aggravare il procedimento amministrativo.

    3. E’ costituito un particolare archivio per i casi di procedimenti sanzionatori, collegato in via  informatica alla pratica della richiesta di autorizzazione.
     
     

    TITOLO 2°
    Gestione dello Sportello Unico in forma associata

    Art. 15

    Gestione in forma associata

    1. Il presente regolamento, con riferimento al disposto dell'art.13 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, definisce anche i criteri organizzativi ed i metodi di gestione in forma associata dello S.U.. Per quanto stabilito in questa parte del regolamento, si farà riferimento anche ai principi ed alle direttive stabilite nella convenzione per la gestione associata dello S.U. tra i Comuni dell'area del Tortonese individuati nell’allegato al presente regolamento.

    2. E' consentita l'adesione di altri Enti alla gestione in forma associata dello S.U., secondo quanto disposto all'art.4 della relativa Convenzione.

    3. La richiesta di adesione deve essere inoltrata dall'Ente interessato allo S.U. in forma associata, il quale propone successivamente al Sindaco la convocazione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art.10 della Convenzione, per l'acquisizione del relativo parere, corredato della ripartizione dei costi connessi al servizio erogato.

    4. La Giunta Comunale, visto il parere della Conferenza dei Sindaci, delibera in merito, modificando, nel caso, l'allegato al presente regolamento, che definisce l'elenco degli Enti che aderiscono alla convenzione.
     
     

    Art. 16

    Organizzazione del servizio

    1. Per l’organizzazione ed il coordinamento della attività dello S.U., è istituita, ai sensi dell’art.9 della Convenzione, la Conferenza dei Responsabili di procedimento, presieduta dal Responsabile dello S.U., che ne convoca le sedute.

    2. I rapporti tra il Responsabile dello S.U. in forma associata ed i responsabili unici di procedimento dei comuni associati sono regolati da quanto disposto all’art.9 della citata Convenzione e nel rispetto delle funzioni ad essi assegnati agli artt.6 ed 8 della stessa.

    3. Il responsabile unico del procedimento di ciascun ente, inoltre, collabora con il Responsabile dello S.U. per il reperimento dei dati e delle informazioni relative a norme, regolamenti, strumenti urbanistici e ogni altro dato necessario alla costituzione del servizio informatizzato dello stesso, ed in particolare delle informazioni relative alle opportunità localizzative del proprio territorio di riferimento.

    4. Il responsabile unico del procedimento, infine, può gestire direttamente alcune attività proprie dello S.U. e preliminari alla presentazione di istanza di attivazione del procedimento amministrativo, svolgendo tutte quelle funzioni di front - office e di indirizzo in favore di utenti che intendono acquisire informazioni in merito alla possibilità di realizzare un intervento riconducibile alla materia in oggetto, sia nell'ambito del territorio comunale di appartenenza che in tutta l'area interessata dalla convenzione.
     
     

    Art. 17

    Gestione del procedimento amministrativo

    1. Ai fini della gestione del procedimento amministrativo di S.U., ogni Comune associato, nella persona del responsabile unico del procedimento nominato dall'amministrazione che rappresenta, ed il responsabile dello S.U. in forma associata definiscono, nell'ambito della Conferenza dei Responsabili Unici di Procedimento, i criteri di ripartizione delle attività connesse alla gestione del procedimento amministrativo.

    2. A tal fine, nell'ambito di quanto previsto dall'art.8 della Convenzione, rimane di esclusiva e diretta competenza del Responsabile dello S.U.:

    a) l'attività di verifica, congiuntamente con l'impresa, di tutte le procedure autorizzative da porre in atto con il procedimento amministrativo
    b) i rapporti con gli enti esterni all'Amministrazione comunale interessata dal procedimento amministrativo
    c) la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari
    d) la realizzazione e l'aggiornamento della banca dati sulle opportunità localizzative


    3. Il responsabile unico del procedimento nominato da ogni comune associato è direttamente responsabile per l'acquisizione di tutti i pareri/nulla osta/autorizzazioni di competenza del proprio ente; in particolare, verifica, preliminarmente alla presentazione dell'istanza di attivazione del procedimento di S.U., la compatibilità urbanistica, producendo al proposito propria dichiarazione che verrà trasmessa al Responsabile dello S.U. secondo le procedure di seguito indicate.

    4. L'istanza per l'attivazione del procedimento dello S.U. deve essere presentata presso il protocollo comunale dell'Ente nel cui territorio si realizza l'intervento e viene acquisita dal responsabile unico del procedimento appositamente nominato. La domanda e la documentazione connessa potrà anche essere presentata direttamente allo S.U. in forma associata, che provvederà alla relativa protocollazione presso il Comune di riferimento.

    5. Il responsabile unico del procedimento, entro un termine da stabilirsi nell'ambito della Conferenza dei Responsabili e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di protocollazione, consegna la richiesta al Responsabile dello S.U., corredata da apposita comunicazione su modello prestampato, nella  quale deve riportare la dichiarazione di avvenuta verifica della compatibilità urbanistica dell'intervento proposto. Nel modello dovranno essere anche indicati i sub- procedimenti di competenza comunale per i quali il responsabile unico del procedimento ha direttamente trasmesso la documentazione relativa ai vari uffici, fatta salva la verifica, da effettuarsi anche congiuntamente con il Responsabile dello S.U., della completezza della stessa ai fini istruttori. 

    6. Ai fini della archiviazione informatica delle pratiche di S.U., nell'ambito della Conferenza dei Responsabili Unici di procedimento dovrà essere stabilito chi tra questi ultimi provvederà direttamente al caricamento dei relativi dati e chi invece delegherà al proposito il Responsabile dello S.U. in forma associata.
     
     

    Art. 18

    Rapporti finanziari

    1. Per la gestione dello S.U. in forma associata, il Comune di Tortona definisce la struttura, la dotazione organica e le risorse finanziarie al sostegno dell'attività. I maggiori costi derivanti dal potenziamento della struttura ai fine della gestione in forma associata dello S.U., devono essere ripartiti tra i Comuni associati, secondo i criteri stabiliti nella Convenzione - art.15 - ed in base alle quote pro-capite stabilite annualmente dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art.10 della stessa Convenzione.

    2. In particolare, devono essere quantificate e finanziate le spese necessarie alla fase di impianto della struttura in forma associata, e della successiva fase di gestione. 

    •  Fase di impianto: è quella nella quale debbono essere approntate le strutture per l'esercizio dell'attività e che comprendono sostanzialmente l'apprestamento dei locali, la costruzione di una rete telematica che colleghi i diversi Comuni e l'acquisizione di idoneo pacchetto per la gestione dell'archivio informatico. Su questi costi ed anche sulla formazione professionale, lo S.U. in forma associata si impegna a reperire eventuali contributi concessi da enti superiori.
    •  Fase di gestione: in questa fase si debbono tenere conto di 2 fasce di costo: quelle relativi ai costi di esercizio e mantenimento delle strutture e delle apparecchiature utilizzate (quindi spese telefoniche, canoni di manutenzione software per gli aggiornamenti e l'assistenza, canoni annuali, materiale di cancelleria, ecc..) e quelli relativi al costo del personale impiegato, che a sua volta dovrà ripartirsi in 2 quote: una, fissa, per il mantenimento della struttura, ed una, variabile, in misura percentuale all'utilizzo della struttura stessa, per la copertura degli eventuali maggiori costi del personale che tenga conto del maggior carico di lavoro e soprattutto di responsabilità del personale preposto.


    3. I costi per le spese di impianto, complessivi o ad integrazione di quanto finanziato con contributi vari, dovranno essere ripartiti fra gli enti associati sulla base del numero degli abitanti del comparto territoriale su cui agisce la gestione associata.

    4. I costi per le spese di gestione verranno preventivati congiuntamente alla formazione dei bilanci annuali dal Responsabile della Struttura Unica ed approvati, entro il 31 ottobre, dalla Conferenza dei Sindaci, appositamente convocata, che dovrà anche stabilire le quote di ripartizioni tra gli enti associati, secondo i criteri stabiliti all'art.15 della citata Convenzione. I comuni associati dovranno prevedere, successivamente, l'adeguato impegno di spesa nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione annuali. 

    5. Nell'ambito della quantificazione dei costi di gestione di cui al comma precedente, il responsabile della Struttura Unica dovrà anche effettuare, sulla scorta dell'attività svolta nell'anno precedente, opportunamente documentata, una stima degli oneri aggiuntivi derivanti dai maggiori costi del personale rispetto a quanto preventivato, che tengano conto del maggior carico di lavoro e di responsabilità eventualmente sostenuto dal personale preposto.

    6. Qualora lo scostamento di cui al comma precedente risultasse maggiore del 10%, le maggiori spese verranno compensate, a consuntivo, con una quota aggiuntiva alle somme da prevedersi in bilancio, in funzione del numero e della complessità dei procedimenti attivati da ciascun Comune, stimata in misura proporzionale al numero di pratiche istruite nell'anno precedente, che tenga conto anche della complessità dei procedimenti amministrativi connessi (ogni pratica avrà un punteggio di base pari a 1 per le nuove realizzazioni e 0,5 per interventi sull'esistente, che sarà moltiplicato per un fattore proporzionale al numero di sub- procedimenti attivati).  Le eventuali minori spese verranno portate in detrazione all’ammontare della quota fissa preventivata.

    7. Il pagamento della quota annuale di adesione allo S.U. in forma associata dovrà essere effettuato secondo la tempistica indicata nella relativa Convenzione.
     
     

    Art. 19

    Rinvio alle norme generali

    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di S.U., alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed al regolamento comunale per il procedimento amministrativo.
     
     

    Art. 20

    Pubblicità del regolamento

    1. Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità. 

    2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché  chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.
     
     

    Art. 21

    Entrata in vigore - Norme transitorie

    1. Il presente regolamento entra  in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.

    2. I procedimenti autorizzativi istruiti prima dell'entrata in vigore della convenzione per la gestione in forma associata dello S.U. e del presente regolamento di organizzazione, dovranno essere espletati secondo la normativa previgente.

    3. Potrà comunque essere fatta richiesta di avviare un nuovo procedimento amministrativo attivando lo S.U. per il reperimento delle autorizzazioni - nulla osta - pareri mancanti e necessari alla realizzazione dell'intervento, oppure potrà essere inoltrata una nuova istanza allo S.U. chiedendo l'archiviazione dei procedimenti in essere.