REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE
DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI,
PER IL LORO AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE, PER L'ESECUZIONE
DI OPERE INTERNE AI FABBRICATI NONCHE’ PER LA DETERMINAZIONE DELLE AREE
DESTINATE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (NN.26, 42, 43 E 50 DI CUI ALL'ALLEGATO
ALLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 20 della
legge 17 marzo 1997, n.59, allegato 1, nn.26, 42, 43 e 50;
VISTA la legge 5 novembre
197 1, n. 1086, e successive modificazioni;
VISTA la legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, e successive modificazioni;
VISTA la legge 28 gennaio
1977, n. 10, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
VISTA la legge 12 agosto 1977,
n.675;
VISTO il decreto legge 27
giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n.431;
VISTA la legge 8 luglio 1986,
n.349;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
VISTA la legge 9 gennaio 199
1, n. 10;
VISTO il decreto-legge 20
maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.237;
VISTO il decreto legge 10
giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n.489;
VISTO il decreto legge 20
giugno 1994, n.396, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1994, n.481;
VISTA la legge 26 ottobre
1995, n.447;
VISTA la legge 23 dicembre
1996 n.662;
VISTO il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la legge 24 aprile 1998
n.128;
VISTO l'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTA la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
SENTITA la Conferenza Unificata
ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281;
ACQUISITO il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
UDITO il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 14 settembre 1998;
VISTA la deliberazione dei
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
SULLA PROPOSTA del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e per i beni culturali
ed ambientali e della sanità;
EMANA
il seguente regolamento:
CAPO I
PRINCIPI
ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI
Art.
1
(Ambito
di applicazione)
1.
Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti
produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione,
ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività
produttiva, nonchè l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti
ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n.114.
2.
Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per
la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti
locali.
3.
E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'articolo 4 in ordine
al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le
procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento
sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile
1998, n.128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.
Art.
2
(Individuazione
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)
1.
La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti
produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati
dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112, è effettuata dai comuni, salvaguardando le
eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale
individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici
comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure
individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera
a) della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune
è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia,
ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è
subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente
competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata
dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
14 della legge 8 agosto 1990, n.241, come modificata dall'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
2.
In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti
produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare
l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti
produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.865.
3.
Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità
dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione
con le amministrazioni competenti di procedere alla realizzazione delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso,
la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza
dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione.
Art.
3
(Sportello
unico)
1.
I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite
dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad
un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello
unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono
per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente
regolamento.
2.
Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse,
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per le procedure previste dal presente regolamento; all'elenco
delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale,
nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale
comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione
e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni
di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
3.
La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità,
allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari
dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione
paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi
la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La
struttura si pronuncia entro novanta giorni.
4.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento.
Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero
procedimento.
CAPO II
PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO
Art.
4
(Procedimento
mediante conferenza di servizi)
1.
Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonchè nei casi di cui all'articolo 1, comma
3 del presente regolamento, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi
del procedimento mediante autocertificazioni, di cui all'articolo 6, il
procedimento ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura,
la quale invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti
autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine non
superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione.
Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
il termine è di centocinquanta giorni, fatta salva la facoltà
di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non
superiore a novanta giorni. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente
per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione
trasmessa può richiederne, entro trenta giorni, l'integrazione.
In tale caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della
documentazione completa.
2.
Se, entro i termini di cui al comma 1, una delle amministrazioni di cui
al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa
dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende
concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione,
può chiedere alla struttura di convocare la conferenza di servizi
ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241,
al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere
il superamento della pronuncia negativa.
3.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, entro i successivi cinque
giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento presso
la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi
dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata
dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4.
La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo
6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel
medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta
a valutare.
5.
La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini
della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei
nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque
ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro
cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto
dei termini di cui al comma 7.
6.
Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi,
che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo
del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente
comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente
i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 come sostituito dall'articolo
17, comma 3, della legge n.127/97, immediatamente l'amministrazione procedente
può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi
trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.
7.
Il procedimento si conclude nel termine di sei mesi. Per le opere da sottoporre
a valutazione di impatto ambientale il 1 procedimento si conclude nel termine
di undici mesi.
Art.
5
(Progetto
comportante la variazione di strumenti urbanistici)
1.
Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico,
o comunque richieda una sua variazione, il Sindaco del comune interessato
rigetta l'istanza. Tuttavia, allorchè il progetto sia conforme alle
nonne vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro
ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento
di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al
progetto presentato, il Sindaco può, motivatamente, convocare una
conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n.241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n.127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.
Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonchè i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui
possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto
industriale.
2.
Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante
sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate
dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncia
definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.
CAPO III
PROCEDIMENTO
MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
Art.
6
(Principi
organizzativi)
1.
Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente struttura con la
presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente,
ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata
da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle
singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica,
della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale,
redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti
e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.
L'autocertificazione non può
riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonchè le
ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità
di una apposita autorizzazione
Copia della domanda, e della
documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via
informatica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto,
agli altri comuni interessati nonchè, per i profili di competenza,
ai soggetti competenti per le verifiche.
2.
La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio
informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità;
contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio
della concessione edilizia.
3.
Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura
può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o
dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine
non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti
dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso
fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
4.
Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali
o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora
il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano
necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa
localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi
dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare
il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene
redatto apposito verbale.
5.
Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi
dell'articolo 11 della legge n.241/1990, sulle caratteristiche dell'impianto,
il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche
al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti
ai profili di cui all'articolo 8, comma I. Il termine di cui al comma 8,
resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente
all'accordo.
6.
Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione
nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel
caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente
stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata
se la struttura, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, non comunica
il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione.
Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta
la procedura di cui ai commi 4, e 5. La realizzazione dell'opera è
comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia ove necessaria
ai sensi della normativa vigente.
7.
Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi
di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni,
ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile
del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura
della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il
procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8.
Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove
necessaria ai sensi della normativa vigente e, salvo quanto disposto dai
commi 3, 4, 5, 6, e 9, è concluso entro il termine di novanta giorni
dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa
dell'impresa o su richiesta della struttura.
9.
Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non
appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata
dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
10.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto
si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte,
nonchè alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove
necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare
alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto.
La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della
concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
11.
Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto,
sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte,
fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni
o integrazioni, il responsabile della struttura ordina la riduzione in
pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli
atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione
all'interessato.
12.
A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri
enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
13.
I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi
nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto
dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti
giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni
o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile
del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano
anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione
possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti
sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia,
motivatamente, la struttura.
14.
La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni,
il termine di cui al comma 8.
15.
Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività
previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.
Art.
7
(Accertamento
della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti,
della
tutela sanitaria e della tutela ambientale)
1.
La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle
autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma I. Successivamente
la struttura e gli altri enti interessati, ciascuno per le materie di propria
competenza, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni
agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali
nonchè la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali
ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico
incompatibili con l'impianto.
2.
La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
a)
la prevenzione degli incendi;
b)
la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento
di persone o cose;
c)
l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d)
l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
e)
il rispetto delle vigenti nonne di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
f)
le emissioni inquinanti in atmosfera;
g)
le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio
di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h)
l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno
dell'impianto produttivo;
i)
le industrie qualificate come insalubri;
l)
le misure di contenimento energetico.
3.
Il decorso dei termine di cui all'articolo 6, comma 8, non. fa venire me
funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti competenti.
Art.8
(Affidamento
delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate)
1.
Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo
3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi termini
compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione
dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie
regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali,
alle camere di commercio, industria e artigianato nonchè a università
o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti
di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.
CAPO IV
PROCEDURA
DI COLLAUDO
Art.
9
(Modalità
di esecuzione)
1.
Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli
impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati
dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore
dei lavori e non collegati professionalmente nè economicamente,
in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità
al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
2.
Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3,
comma 1, la quale a tal fine si avvale del personale dipendente dalle amministrazioni
competenti ai sensi della normativa vigente e fatto salvo il rispetto del
termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare
la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo
successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine,
il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica
le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo del
collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
3.
Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla
legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi,
le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza
e la tutela ambientale, nonchè la loro conformità alle norme
sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate
in sede di autorizzazione.
4.
Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità
del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme
all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti
necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa,
e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
5.
Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni
del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino
al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta
all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6.
La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza
sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati
che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio
dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in
via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli
sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della
struttura comunale.
7.
Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni
competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia,
e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare
successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.
Art.
10
(Spese)
1.
Restano ferme le disposizioni che prevedono a carico dell'interessato il
pagamento di spese o diritti in relazione ai procedimenti disciplinati
dal presente regolamento.
Art.11
(Entrata
in vigore)
1.
Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 ottobre
1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Ronchi, Ministro dell'ambiente Costa, Ministro dei lavori pubblici Veltroni,
Ministro per i beni culturali e ambientali Bindi, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei
conti il 18 dicembre 1998
Atti di Governo, registro
n. 115, foglio n. 10
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato
è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art.
87 della Costituzione della Repubblica italiana: "Art.87.
- Il Presidente della Repubblica
è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può
inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei
casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge,
i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59,
reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa".
Si riporta il testo dell'art.
20 e dell'allegato 1, numeri 26, 42, 43 e 50: "Art. 20.
- 1. Il Governo, entro il 31 gennaio
di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione
di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della
potestà regolamentare nonchè i procedimenti oggetto della
disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato
al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione
della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge
di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni
e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle
comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa
delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati
con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo
comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni
tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta
di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore
il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa
data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. l regolamenti si conformano ai
seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi
o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e
delle amministrazioni. intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi
che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione
dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedi
menti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare,
ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in
essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa è contabili, anche mediante adozione ed
estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni
analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici
o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano,
in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale,
e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi
diffusi;
g) individuazione delle responsabilità
e delle procedure di verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato
rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione
del provvedinento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi
e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il
provedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento
e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,
assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico
delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno
compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi
e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica
delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario
regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente
nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima,
8. In sede di prima attuazione della
presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di
cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati
appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di
cui all'allegato 1 alla presente legge, nonchè le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchè valutazione
del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali
e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti,
eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi
per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate
a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli
privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare
percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le
università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di
equità, solidarietà e progressività in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonchè a definire parametri
e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche
dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette
a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d)
procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui
all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore
in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e)
procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità,
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale
o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma
8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore
delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente de
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta
nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della
medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui
al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega
ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi
o regolamentari con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente
legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art.
4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonchè
testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art.
4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni
o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e
17 e dal presente articolo".
"Allegato 1 (previsto dall'art. 20,
comma 8) (Omissis).
26. Procedimento di autorizzazione
per la realizzazione di nuovi impianti produttivi; legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni; legge 5 novembre 1971,
n. 1086, e successive modificazioni; legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni. (Omissis).
42. Procedure relative all'incentivazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:
legge 12 agosto 1977, n. 675; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; decreto-legge 10
giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto
1994, n. 489; decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni
dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione
degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate
agli insediamenti produttivi: legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni; legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349; legge 9 gennaio 1991, n. 10; legge 26 ottobre
1995, n. 447. (Omissis).
50. Procedimento per l'esecuzione
di opere interne nei fabbricati ad uso impresa: legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 26; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. (Omissis)".
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086,
reca: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica".
- La legge 17 agosto 1942, n. 1150,
reca: "Legge urbanistica".
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, reca: "Norme generali per l'igiene del
lavoro".
- La legge 28 gennaio 1977, n. 10,
reca: "Norme per la edificabilità dei suoli".
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".
- La legge 12 agosto 1977, n. 675,
reca: "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore".
- Il decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
reca: "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale".
- La legge 8 luglio 1986, n. 349,
reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale".
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, reca: "Attuazione della direttiva CEE
n. 821501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10,
reca: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia".
- Il decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
reca: "Interventi urgenti in favore dell'economia".
- Il decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
reca: "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia
e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli adempimenti a carico
del contribuente".
- Il decreto-legge 20 giugno 1994,
n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481,
reca: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione
del comparto siderurgico".
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447,
reca: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662,
reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
- Il decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrati dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 24 aprile 1998, n. 128,
reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400,
reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
Si riporta il testo del comma
2 dell'art. 17:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,
con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti
di interessecomune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Statocittà ed autonomie locali".
Si riporta il testo del comma
3 dell'art. 9:
"3. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane".
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, reca: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Si riporta il testo dell'art.
23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo
vedi nelle note alle premesse):
"2. Nell'ambito delle funzioni conferite
in materia di industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella propria
autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al
coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese,
con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione
degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza
consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anchè in
via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento
delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare
riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività
delle unità organizzative di cui all'art. 24, nonchè nella
raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione
contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti
e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono
esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività
produttive".
Si riporta il testo delIart. 27
del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note
alle premesse): "Art. 27 (Esclusioni).
- 1. Sono fatte salve le vigenti
norme in materia di, valutazione di compatibilità e di impatto ambientale.
Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli
impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri,
per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali
e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti
non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art.
25".
Si riportano i testi degli articoli
18 e 21 della legge n. 128/1998 (per il titolo vedi nelle note alle
premesse):
"Art. 18 (Principi e criteri per
l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
-1. L'attuazione della direttiva
96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) conseguire una semplificazione
delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte
delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo
delle amministrazioni pubbliche;
b) attribuire ai comitati tecnici
di cui all'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale
di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed
istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;
c) unificare per quanto possibile
gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli
stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella
antincendio, e per agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica
delle relative disposizioni;
d) prevedere che con regolamenti
adottati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano
disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del
personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani
di emergenza interni sia della popolazione nei casi in cui la direttiva
lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle
popolazioni interessate;
e) prevedere che il Ministro dei
lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca standard minimi
di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate
da impianti a rischio di incidente rilevante".
"Art. 21 (Direttiva 96/61/CE del
Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento). - 1. L'attuazione
della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione
e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo
delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare
il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio
di pareri, nullaosta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per
quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda
i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa
interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di
valutazione di impatto ambientale.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art.
31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine,
le parole: "Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della
direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche
agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque
rifiuti pericolosi".
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art.
26 del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note
alle premesse):
"Art. 26 (Aree industriali e aree
ecologicamente attrezzate).
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali
e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei
sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresi le forme di gestione
unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate
da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto
previsto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'art.
22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè le modalità
di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario
anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle
aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni
concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome
individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra
le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente
dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali
interessati".
- La legge 28 febbraio 1985, n. 47,
reca: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanisticoedilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie". Si riporta il testo
dell'art. 25, comma 1, lettera a): "Le regioni entro centottanta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che: a) prevedono
procedure semplificate per la approvazione degli strumenti attuativi in
variante agli strumenti urbanistici generali".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241,
reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi".
Si riporta il testo dell'art.
14, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo):
"Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare
un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza
di servizi.
2. La conferenza stessa può
essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire
intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono
a tutti gli effetti i concerti. le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della
conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In
caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede
ai sensi dei commi 3- bis e 4.
2-ter. Le disposizionì di
cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del
privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza
di amministrazioni pubbliche di verse. In questo caso, la conferenza è
convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta
alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato
alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della
competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa
non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime
abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione
abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso,
l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione
positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia
una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è
data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della
regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli
comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata, trascorso tale termine,
in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.
4. Qualora il motivato dissenso alla
conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico
o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente
può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione
di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di
conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4-bis. La conferenza di servizi può
essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in
più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività
o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione
o previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere
il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta.
Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di
servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione,
progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche
o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire
30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti,
anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati,
ovvero, qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino
più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla
amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente
e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta
in tale attivi.
2. Nelle conferenze di servizi di
cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche
in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra
lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano
a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità
montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali
complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti
della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate.
Analoga regola vale per i rappresentanti delle province.
Art. 14-ter.
1. La conferenza di servizi di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento
di conformità di cui all'art. 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento
abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta
giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma
1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore
alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete
l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio
di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti
organi del Ministero dei lavori pubblici. Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti
relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni
di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini,
fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente,
del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali,
la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio
dei Ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate
ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Per l'opera
sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale
adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato,
a cura del proponente, unitamente all estratto della predetta valutazione
di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione
nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei
soggetti interessati".
- La legge 22 ottobre 1971, n. 865,
reca: "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni
alle leggi 18 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".
Si riporta il testo dell'art.
27: "Art. 27.
I comuni dotati di piano regolatore
generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa
autorizzazione della regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti
produttivi. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito
delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali
o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio
comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo
di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni,
è approvata con decreto del presidente della giunta regionale. Il
piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni
dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato
d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge,
alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della
giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge
18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. Le aree comprese nel
piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni
o loro consorzi secondo quanto prevsto dalla presente legge in materia
di espropriazione per pubblica utilità. Il comune utilizza le aree
espropriate per la realizzazione di impianti produttivi carattere industriale,
artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà
o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più
istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da
enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi
già approvati dal CIPE. La concessione del diritto di superficie
ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti
nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti
gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore
a novantanove anni. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto
di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte
e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione
per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico
del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza".
Note all'art. 3:
Si riporta il testo del comma
1 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi
nelle note alle premesse); per il testo dei commi 2 e 3 vedi nelle note
all'art. 1:
"1. Sono attribuite ai comuni le
funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di
impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni
edilizie".
Si riporta il testo dell'art.
24 del citato decreto legislativo n. 112/1998: "Art. 24 (Principi organizzativi
per l'esercizio delle funzioni mministrative in materia di insediamenti
produttivi).
1. Ogni comune esercita, singolarmente
o in associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'art.
23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito
uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso,
anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati
concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale,
gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonchè
tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite
in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni
con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo,
gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni
ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori
del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti
territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti
può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita
al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto".
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo n. 112/1998 vedi nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 14 della
legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 17 della legge n. 27/1997,
vedi nelle note all'art. 2.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 14 della
legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 17 della legge n. 127/1997,
vedi nelle note all'art. 2.
- Per il titolo della legge n. 1150/1942
vedi nelle note alle premesse.
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'art.
25 del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note
alle premesse): "Art. 25 (Procedimento).
1. Il procedimento amministrativo
in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive
è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici,
sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato
con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico
presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del
procedimento;
b) trasparenza delle procedure e
apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi
diffusi;
c) facoltà per l'interessato
di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria
responsabilità, della conformità del progetto alle singole
prescrizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato,
inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti,
di realizzare l'impianto in conformità alle autocertilicazioni prodotte,
previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle
norme vigenti e purchè abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della
riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni;
fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni
o integrazioni;
f) possibilità del ricorso
da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente,
ove non ia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza
di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge
15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilità del ricorso
alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni
di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi
registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione
costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente
il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni
avanzate in conferenza di servizi nonchè delle osservazioni e opposizioni
formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
h) effettuazione del collaudo, da
parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente nè economicamente
in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità
organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo
non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza
e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo
secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione".
Si riporta il testo dell'art.
11 della legge 241/1990 (per il titolo vedi nelle note all'art. 2):
"Art. 11.
1. In accoglimento di osservazioni
e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente
può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni
caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati
al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione
degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può
predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Cli accordi di cui al presente
articolo debbono essere stipulati a pena di nullità, per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano ove non diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti
in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti
sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo
l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di
formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente
articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
Si riportano i testi degli articoli
16 e 17 della legge 241/1990 come modificata dall'art. 17 della legge n.
127/1997 (per il titolo vedi nelle note all'art. 2): "Art. 16.
1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano
richiesti i pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione
alle amininistrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere
sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale
e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può
essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole,
senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente
o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato
predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
loro richiesti".
"Art. 17.
1. Ove per disposizione espressa
di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento
debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi
od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino
esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei
termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento
deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione
pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità
tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma
1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale
e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente,
si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16".
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI, PER IL LORO AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE
E RICONVERSIONE, PER L'ESECUZIONE DI OPERE INTERNE Al PRODUTTIVI (NN.26,
42, 43 E 50 DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59)
Il regolamento di semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione connessi alla realizzazione degli impianti
produttivi che era già stato inviato alle Commissioni parlamentari
per il prescritto parere, ha subito un ritardo, determinato dalla necessità
di adeguarne il contenuto alle modifiche introdotte nel D.Lgs. n. 112,
con particolare riguardo alle previsioni in materia urbanistica. Occorre,
peraltro, precisare che l'indicazione della legge di delega all'allegato
1, nn.26, 42, 43 e 50, non si riferisce ad un preciso procedimento amministrativo,
ma individua, invece, determinate attività (realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, localizzazione
di impianti industriali, determinazione di aree destinate agli insediamenti
produttivi, esecuzione di opere interne ai fabbricati ad uso di impresa)
oggetto di regolazione in sedi normative di portata generale, quella urbanistica
in special modo, ma anche quella paesaggistico-ambientale (menzionata particolarmente
ente ai nn.43 e 50 dell'allegato) o di tutela delle zone di particolare
interesse ambientale o del patrimonio storico ed artistico. Sicché,
nella presente proposta di regolamento, si è trattato di "isolare"
tali attività rispetto al contesto generale attraverso la configurazione
di una disciplina procedimentale ad hoc, semplificata rispetto a quella
ordinaria, prevista, ad esempio, per la localizzazione di un edificio destinato
alla residenza.
Questo spiega, tra l'altro,
perché nello schema di regolamento non vi siano abrogazioni.
Nel merito, occorre inoltre
rilevare che le indicazioni legislative contenute nei numeri 26, 42, 43
e 50 dell'allegato presentano, qualche imprecisione. Ci si riferisce, in
particolare, alla menzione, al n.26, del D.P.R. n.303/1956 (in materia
di igiene dei luoghi di lavoro) che è normativa esclusivamente di
carattere precettistico, prevedendo obblighi in capo ai datori di lavoro
ma non procedimenti amministrativi. Per quanto riguarda - con riferimento
questa volta sia al n.26 che al n.43 l'indicazione relativa alla legge
n. 1086/71, in materia di opere in conglomerato cementizio, occorre osservare
che del collaudo, ivi previsto, si è già occupato il D.P.R.
22 aprile 1994, n.425, "regolamento recante disciplina dei procedimenti
di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione
al catasto" e, pertanto, non si è ritenuto di dover tornare diffusamente
sul punto con specifico riguardo agli impianti produttivi.
Non sembra, peraltro, che quanto
ora rilevato possa incidere in qualche modo sull'esercizio del potere regolamentare,
una volta preso atto della non pertinenza della specifica indicazione normativa,
che va semplicemente considerata inutiliter data.
La scelta quindi operata per
un'incisiva azione di miglioramento ed accelerazione delle procedure di
autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi, per l'ampliamento,
la ristrutturazione e la riconversione di quelli già esistenti ed,
infine, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso
di impresa è stata, innanzitutto, quella di demandare la disciplina
dei principi di diritto sostanziale a norme di rango primario lasciando,
invece, al regolamento l'intera disciplina procedimentale.
Sono stati pertanto disciplinati
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede conferimenti
ai comuni e alle regioni di funzioni amministrative concernenti, fra l'altro,
la localizzazione e realizzazione di impianti produttivi principi organizzativi
relativi alle funzioni conferite ai comuni, che possono essere da questi
esercitate in forma singola o associata, quali in particolare:
- la costituzione di un'unica
struttura e di un unico responsabile per il procedimento;
- la costituzione di uno sportello
unico, dotato di archivio informatico a cui accedono, anche in via telematica,
gli interessati per la procedura autorizzatoria.
Per quanto concerne le competenze
regionali, che in materia di industria sono disciplinate dall'articolo
19 del decreto legislativo n. 112/98, esse sono riconducibili oltre che
alla determinazione delle tipologie generali e dei criteri per la individuazione
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, alle attività
di coordinamento, miglioramento dei servizi e di assistenza alle imprese,
nonché, alla disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente
attrezzate.
Mentre per quanto riguarda
il procedimento, il decreto legislativo n. 112/98 ha fissato i seguenti
principi:
- la facoltà di ricorso
all'autocertificazione;
- il silenzio-assenso nel caso
di inutile decorso dei termini per il rilascio degli atti di assenso;
- il ricorso alla Conferenza
di servizi ove non venga attivata la procedura di autocertificazione e
qualora il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico.
In tal caso l'accordo raggiunto in sede di Conferenza sulla variazione
dello strumento urbanistico costituisce proposta di variante.
- la necessità della
preventiva acquisizione della valutazione favorevole di impatto ambientale
ed il preventivo rilascio, da parte concessione edilizia, ove previste
dalle norme vigenti.
A tali principi si è
pertanto uniformato il regolamento di semplificazione dei procedimenti
n.26, 42, 43 e 50, nel quale si sono unificate le quattro distinte fattispecie,
in linea con l'obiettivo della semplificazione posto dal Legislatore (cfr.articolo
20, comma 4, lettera d) trattandosi di procedimenti che presentano evidenti
connessioni e che, pertanto, non avrebbe avuto senso disciplinare separatamente.
Quanto ai procedimenti è
prevista la facoltà di ricorrere a due diversi modelli:
il procedimento semplificato
mediante conferenza di servizi e il procedimento mediante autocertificazione
Il primo modello prevede termini certi per la sua conclusione (otto mesi)
e la possibilità di deliberare una proposta di variante quando il
progetto richieda la variazione dello strumento urbanistico.
Per quanto concerne il secondo
modello l'impresa presenta un'unica domanda, contenente, ove necessaria,
anche la richiesta della concessione edilizia. Anche in questo caso è
previsto un tennine per la conclusione del procedimento (novanta giorni)
nonché l'istituto del silenzio-assenso e la riduzione in pristino
nel caso di falsità delle autocertificazioni prodotte.
Quanto infine alle esclusioni
esse hanno riguardo alla impossibilità di ricorrere ad autocertificazioni
e al silenzio-assenso in particolari casi quali quelli relativi agli impianti
che utilizzano materiali nucleari, di produzione di materiali di armamento,
di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali, nonché
di deposito temporaneo di smaltimento, riciclaggio e recupero dei rifiuti,
oltre che per la concessione edilizia, per la valutazione di impatto ambientale
e per le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione
dell'inquinamento, nonchè per tutte quelle ipotesi per le quali
la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione.
Riguardo allo schema di regolamento,
esso si compone di 11 articoli.
L'articolo
1 provvede a precisare l'oggetto del regolamento, in quanto
esiste una certa disomogeneità definitoria, parlandosi, da un lato,
di impianti produttivi, dall'altro di localizzazione di impianti industriali
e di determinazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi,
sicché la disposizione in questione tende anche a conferire omogeneità
all'oggetto dei procedimenti. Al comma 2, si prevede che le regioni, cui
è demandata, dallo stesso decreto legislativo 112/98, l'attività
di coordinamento, provvedano a stabilirne le forme di attuazione.
All'articolo
2 si disciplina la determinazione delle aree da destinare ad
insediamenti produttivi da parte del comune, in conformità alle
tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni. Qualora, peraltro,
vi sia difformità delle aree individuate rispetto agli strumenti
urbanistici comunali, le regioni possono stabilire procedure semplificate
di approvazione delle varianti stesse, ai sensi della norma di semplificazione
di tale procedura introdotta dall'articolo 25 della legge n.47/1985. Per
quanto riguarda gli strumenti attuativi, trattandosi di criteri e tipologie
prestabilite dalle regioni stesse con la partecipazione dei comuni, l'approvazione
della eventuale variante, contestuale all'approvazione dello strumento
attuativo, è di competenza esclusivamente comunale. In carenza di
tale normativa - comunque emanabile da parte delle regioni anche attualmente
per la fattispecie trattata - si deve utilizzare la procedura ordinaria
prevista ai sensi della legge n.1150/42 e delle relative norme regionali
vigenti. Tale determinazione va inviata alla Regione ed alla Provincia
ai fini !della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
L'efficacia del provvedimento
è peraltro subordinata alla preventiva intesa, assunta in sede di
conferenza di servizi, con le amministrazioni che curano interessi incidenti
sugli usi del territorio e concorrenti con quello urbanistico comunale.
All'articolo
3 si fissano i principi organizzativi per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di localizzazione di impianti produttivi,
definendo le competenze della struttura istituita ai sensi dell'articolo
24, del decreto legislativo n. 112/98, prevedendo altresì la possibilità
che l'imprenditore ottenga una preventiva pronuncia, seppure non impegnativa,
sulla conformità dei progetti presentati con la vigente normativa
urbanistica.
L'articolo
4 disciplina il procedimento alternativo a quello basato sulle
autocertificazioni, nel quale l'impresa interessata demanda alla struttura
l'onere e la responsabilità dell'ottenimento delle autorizzazioni,
concessioni licenze e pareri necessari a corredo della domanda. In tal
caso è prevista la convocazione da parte del Sindaco di un'apposita
conferenza di servizi che sostituisce tutti gli atti necessari e nel conte
o, provvede ad adottare le iniziative per l'acquisizione delle autorizzazioni,
nulla osta e pareri tecnici previsti dalle norme vigenti e ritenuti necessari.
L'articolo
5 disciplina la procedura per l'eventuale autorizzazione di
progetti comportanti la variazione degli strumenti urbanistici.
All'articolo
6 si introduce la disciplina del procedimento semplificato basato
sulle autocertificazioni nel quale si da ampio spazio agli strumenti introdotti
dalla legge 241/90: accordo a seguito di audizione, silenzio assenso, conferenza
di servizi.
L'articolo
7 disciplina la procedura per l'accertamento della regolarità
delle autocertificazioni prodotte dall'impresa, nonchè la successiva
verifica e controllo relativi alla conformità urbanistica, alla
sicurezza degli impianti, alla tutela sanitaria e a quella ambientale curati
dalla struttura comunale e dagli altri enti interessati.
L'articolo
8 prevede l'affidamento degli atti istruttori a strutture pubbliche
qualificate.
L'articolo
9 disciplina la procedura per l'eventuale collaudo degli impianti
demandandolo a professionisti abilitati che ne attestino la conformità
al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
E', comunque, prevista, la presenza dei tecnici della struttura alla data
fissata per il collaudo.
L'articolo
10, reca, infine, la salvaguardia delle norme vigenti relative
a spese e diritti in relazione ai procedimenti previsti dal regolamento.
L'articolo
11 fissa i termini di entrata in vigore.
IL CAPO UFFICIO
LEGISLATIVO
Visto: Si trasmetta al Consiglio
di Stato
per il prescritto parere
IL MINISTRO
D.LGS. 31 MARZO 1998, N.
112 - CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE
REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO
1977, N. 59 - CAPO IV: CONFERIMENTI AI COMUNI E SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Capo IV
Art.
23
Conferimento
di funzioni ai comuni
1.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione,
l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la
rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie.
2.
Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo
19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria,
anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi
e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione
ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione,
anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento
e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale,
con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti
agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui
all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni
concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3.
Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli
sportelli unici per le attività produttive.
Art.
24
Principi
organizzativi per l'esercizio delle funzioni
amministrative
in materia di insediamenti produttivi
1.
Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri
enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica
struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2.
Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire
a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio
archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione
e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure
autorizzatorie, nonché tutte le inforazioni disponibili a livello
regionale, ivi comprese quelle concernenti le attìvità promozionali,
che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3.
1 comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4.
Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi,
nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui
possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5.
Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo
tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello
sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto
o del contratto.
Art.
25
Procedimento
1.
Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento
di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto
in particolare i profi1i urbanistici, sanitari, della tutela ambientale
e della sicurezza.
2.
Il procedimento, disciplinato con uno o più regolmenti ai sensi
dell'articolo 20, comma 8, della legge 5 marzo 1997, n. 59, si ispira ai
seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello
unico presso la struttura organizzativa e índivíduazione
del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure
e apertura del procedímento alle osservazioni dei soggetti portatori
di interessi diffusi;
c) facoltà per l'interessato
di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria
responsabilità, della conformità del progetto alle singole
prerizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato,
inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti,
di utilizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte,
prevía valutazione favorevole dì patto ambientale, ove prevista
dalle norme vigenti e ché abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) prevìsìone
dell'obbligo della riduzione in prístino nel caso di falsità
di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni
materìali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilità del
ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente,
ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza
di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla
legge 15 maggio 1997, n. 127;
g) possibilità del
ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le
previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza
di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico,
la determinazione costìtuisce proposta di variante sulla quale si
pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni,
proposte e opposizioni avanzate in conferenza
di servizi nonché
delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
h) effettuazione del collaudo,
da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né
economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza
dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti;
l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti
dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità
previste dalla legge.
3.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art.
26
Aree
industriali e aree ecologicamente attrezzate
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano,
con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate,
dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela
della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano
altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei
servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici
o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dal l'arficolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge
8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione
dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante
espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente
attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti
la utilizzazione dei servizi ívi presenti.
2.
Le regioni e le province autonome individuano le tra le aree, zone o nuclei
già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dísmessi.
Al procedìmento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.
Art.
27
Esclusioni
1.
Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità
e di impatto ambientale.
Per gli impianti nei quali
siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di
materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione,
raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento,
recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle
lettere c) e d) dei comma 2 dell'articolo 25.
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