CAPO I
PRINCIPI
ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI
Art.
1
(Ambito
di applicazione)
1.
Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti
produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione,
ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività
produttiva, nonchè l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti
ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n.114.
1
bis. Rientrano tra gli impianti di cui
al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di
produzione
di benie servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali
e artigiane, le
attività
turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari
finanziari,
i servizi di telecomunicazioni.
2.
Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per
la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti
locali.
3.
E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'articolo 4 in ordine
al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le
procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento
sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile
1998, n.128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.
Art.
2
(Individuazione
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)
1.
La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti
produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati
dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112, è effettuata dai comuni, salvaguardando le
eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale
individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici
comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure
individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera
a) della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune
è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia,
ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è
subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente
competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata
dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
14 della legge 8 agosto 1990, n.241, come modificata dall'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
2.
In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti
produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare
l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti
produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.865.
3.
Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità
dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione
con le amministrazioni competenti di procedere alla realizzazione delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso,
la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza
dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione.
Art.
3
(Sportello
unico)
1.
I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite
dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad
un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello
unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono
per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente
regolamento.
Qualora i comuni aderiscano
ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un
patto d'area la struttura
incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può
coincidere con il soggetto
responsabile del patto territoriale o con il responsabile
unico del contratto d'area.
2.
Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse,
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per le procedure previste dal presente regolamento; all'elenco
delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale,
nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale
comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione
e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni
di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
3.
La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità,
allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari
dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione
paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi
la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La
struttura si pronuncia entro novanta giorni.
4.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento.
Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero
procedimento.
CAPO II
PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO
Art.
4
(Procedimento
mediante conferenza di servizi)
1.
Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonchè nei casi di cui all'articolo 1, comma
3 del presente regolamento, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi
del procedimento mediante autocertificazioni, di cui all'articolo 6, il
procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica
domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero
chiede alle ammistrazioni
di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'art.24, comma
4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, gli atti istruttori e
i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni
sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore
a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione.
1
bis. Il provvedimento conclusivo del procedimento
è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento
richiesto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva
la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga,
comunque non superiore a sessanta giorni.
1
ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione
competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza
della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola volta,
l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tal
caso il termine di cui al comma 1 bis e al comma 7 riprende a decorrere
dalla presentazione della documentazione completa.
2.
Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni
di cui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia è
trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento
si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla
comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare la conferenza
di servizi ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n.241, al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni
per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
2
bis. Ove sia già operante lo sportello
unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura.
Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono
rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti
di consenso anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti,
qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del
procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di
trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuai
domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente
regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli
atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione
al richiedente.
3.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, entro i successivi cinque
giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una
conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti,
della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dall'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
4.
La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo
6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel
medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta
a valutare.
5.
La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini
della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti autorizzatori
e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti
o ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro
cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto
dei termini di cui al comma 7.
6.
Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi,
che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo
del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente
comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente
i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 come sostituito dall'articolo
17, comma 3, della legge n.127/97, immediatamente l'amministrazione procedente
può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi
trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.
7.
Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da
sottoporre a valutazione di impatto ambientale il 1 procedimento si conclude
nel termine di nove mesi. Per i progetti di centrali termoelettriche e
turbogas sottoposti alla procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato
IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.4 del 15 gennaio
1989, il procedimentosi conclude nel termine di dodici mesi.
Art.
5
(Progetto
comportante la variazione di strumenti urbanistici)
1.
Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico,
o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento
rigetta l'istanza. Tuttavia, allorchè il progetto sia conforme alle
nonne vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro
ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento
di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al
progetto presentato, il responsabile del procedimento può,
motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n.127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente
pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto,
portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonchè
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto
industriale.
2.
Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante
sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate
dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncia
definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è
richiesta l'approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono
fatte salve dall'art.14, comma 3 bis della legge 241 del 1990.
CAPO III
PROCEDIMENTO
MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
Art.
6
(Princìpi
organizzativi)
1.
Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente struttura con la
presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente,
ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata
da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle
singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica,
della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale,
redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti
e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.
L'autocertificazione non può
riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonchè le
ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità
di una apposita autorizzazione
Copia della domanda, e della
documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via
telematica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto,
agli altri comuni interessati nonchè, per i profili di competenza,
ai soggetti competenti per le verifiche.
2.
La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio
informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità;
contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio
della concessione edilizia.
3.
Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura
può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o
dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine
non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti
dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso
fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
4.
Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali
o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora
il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano
necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa
localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi
dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare
il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene
redatto apposito verbale.
5.
Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi
dell'articolo 11 della legge n.241/1990, sulle caratteristiche dell'impianto,
il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche
al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti
ai profili di cui comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso
fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.
6.
Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione
nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel
caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente
stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata
se la struttura, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, non comunica
il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione.
Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta
la procedura di cui ai commi 4, e 5. La realizzazione dell'opera è
comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia ove necessaria
ai sensi della normativa vigente.
7.
Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi
di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni,
ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile
del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura
della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il
procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8.
Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3,4,5 e 6, è concluso
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda
ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta
della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento
si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della
concessione edilizia.
9.
Soppresso
10.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto
si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte,
nonchè alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove
necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare
alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto.
La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della
concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
11.
Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto,
sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte,
fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni
o integrazioni, il responsabile della struttura individuato ai sensi degli
articoli 107, comma 3 e 109, comma 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale
trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone
contemporanea comunicazione all'interessato.
12.
A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri
enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
13.
I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi
nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto
dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti
giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni
o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile
del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano
anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione
possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti
sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia,
motivatamente, la struttura.
14.
La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni,
il termine di cui al comma 8.
15.
Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività
previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.
Art.
7
(Accertamento
della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti,
della
tutela sanitaria e della tutela ambientale)
1.
La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle
autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma I. Successivamente
la struttura e le altre amminstrazioni di cui intenda avvalersi, verificano
la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici,
il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonchè la insussistenza
di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del
patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto.
2.
La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:
a)
la prevenzione degli incendi;
b)
la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento
di persone o cose;
c)
l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d)
l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
e)
il rispetto delle vigenti nonne di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
f)
le emissioni inquinanti in atmosfera;
g)
le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio
di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h)
l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno
dell'impianto produttivo;
i)
le industrie qualificate come insalubri;
l)
le misure di contenimento energetico.
3.
Il decorso dei termine di cui all'articolo 6, comma 8, non. fa venire me
funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti interessati.
Art.8
(Affidamento
delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate)
1.
Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo
3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi termini
compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione
dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie
regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali,
alle camere di commercio, industria e artigianato nonchè a università
o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti
di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.
CAPO IV
PROCEDURA
DI COLLAUDO
Art.
9
(Modalità
di esecuzione)
1.
Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli
impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati
dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore
dei lavori e non collegati professionalmente nè economicamente,
in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità
al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
2.
Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3,
comma 1, la quale a tal fine può avvalersi del personale dipendente
da altre amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del
procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo
in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello
della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può
avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente
struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può
iniziare l'attività produttiva.
3.
Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla
legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi,
le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza
e la tutela ambientale, nonchè la loro conformità alle norme
sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate
in sede di autorizzazione.
4.
Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità
del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme
all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti
necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa,
e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
5.
Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni
del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino
al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta
all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6.
La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza
sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati
che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio
dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in
via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli
sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della
struttura comunale.
7.
Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni
competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia,
e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare
successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.
Art.
10
(Spese)
1.
In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il Comune,
o i Comuni associati, pongono acarico dell'interessato il pagamento delle
spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali
vigenti,, nelle misure ivi stabilite.
2.
La
struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali
spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività
istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni
non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.
3.
Tali
spese e diritti sono dovuti nella misura dei cinqunata per cento anche
nel caso di procedimento medinate autocertificazione, in relazione alle
attività di verifica. la struttura responsabile del procedimento
procede ai sensi del comma 2.
4.
Il Comune, o i Comuni associati, possono altresì provvedere, in
relazione all'attività propria della struttura responsabile del
procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita
con delibera del Consiglio Comunale. La misura di tali diritti, sommata
agli oneri di cui a precedenti commi e all'imposta di bollo, non può
eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente
all'entrata in vigore del presente regolamento.
Art.11
(Entrata
in vigore)
1.
Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 dicembre
2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio
dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Letta, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Pecoraro Scanio, Ministro
delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei
conti il 24 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, registro
n. 1, foglio n. 163
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