VANTAGGI

 

Diritto di superficie

 

Situazione attuale

·         Concessione del diritto di superficie per 99 anni, rinnovabili per altri 99 dietro pagamento di una somma al Comune;

·         Diritto di prelazione a favore del Comune, in caso di vendita;

·         Obbligo di vendere o affittare l’alloggio solo a soggetti in possesso di determinati requisiti, stabili per legge;

·         Vincoli sia nella determinazione del prezzo in caso di vendita, sia nella determinazione del canone di affitto, in caso di locazione dell’immobile.

 

Perché è vantaggioso aderire all’iniziativa

·         In proporzione ai millesimi si diventa pieni proprietari dell’area su cui è edificato l’immobile, di eventuali altre aree di pertinenza;

·         L’alloggio può essere venduto e affittato a chiunque, senza bisogno di verificare se l’acquirente o il conduttore abbiano specifici requisiti;

·         In caso di vendita, non c’è più la prelazione a favore del Comune;

·         Rimangono i limiti previsti per la determinazione del prezzo di vendita e del canone di locazione, ma per un periodo inferiore a 99 anni. La nuova convenzione avrà una durata di 30 anni, meno il periodo trascorso, tra la data della convenzione originaria e quella nuova.

Per esemp. Se la convenzione novantanovennale è stata stipulata nel 1978, e la nuova convenzione nel 2006 i vincoli sul prezzo in caso di vendita e sul canone di affitto decadono dopo soli due anni.

·         Il valore di un appartamento in diritto di superficie è inferiore a quello di un appartamento in piena proprietà proprio perché il territorio rimane del Comune. Di conseguenza il valore di mercato dell’appartamento diminuisce ogni anno a mano a mano che ci si avvicina alla scadenza del diritto di superficie. Accettando l’offerta del Comune l’investimento nella casa resterà per sempre stabile.

 

Diritto di Proprietà

 

Situazione attuale

·          Impossibilità di vendere l’alloggio prima dei dieci anni dal rilascio dell’abitabilità.

·          Possibilità di vendere, passati dieci anni, ma solo a persone in possesso di specifici requisiti e ad un prezzo prestabilito.

·          Obbligo, in caso di vendita dell’alloggio dopo venti anni dal rilascio dell’abitabilità, di versare al Comune una somma così determinata: valore di mercato dell’area al momento della vendita meno il prezzo di acquisto, previsto nella convenzione originaria, rivalutato secondo l’indice ISTAT.

·          Divieto, sino al pagamento della somma di cui al punto precedente, di affittare l’alloggio se non a persone in possesso di particolari requisiti, e ad un canone definito dall’Ufficio Tecnico Erariale.

 

Perché è vantaggioso aderire all’iniziativa

·         La convenzione, attualmente in essere, viene sostituita con altra di durata pari a 30 anni a partire dalla data di stipula dell’atto originario di cessione dell’area. Per esempio, se l’area è stata ceduta nel 1978, e si stipula la nuova convenzione nel 2006, i vincoli sul prezzo in caso di vendita e sul canone di affitto decadono dopo soli 2 anni. Per il periodo predetto rimangono i limiti previsti per la determinazione del prezzo di vendita e del canone di locazione.

·         L’importo richiesto per la ridefinizione dei vincoli è molto inferiore rispetto alla somma che occorrerebbe versare al Comune, in caso di vendita dell’alloggio dopo i 20 anni dall’abitabilità.

·         Possibilità di vendere o affittare l’alloggio a chiunque senza bisogno di verificare il possesso di particolari requisiti.

 

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