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VANTAGGI
Diritto di superficie
Situazione attuale
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Concessione del diritto di superficie per 99
anni, rinnovabili per altri 99 dietro pagamento di una somma al
Comune;
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Diritto di prelazione a favore del Comune, in
caso di vendita;
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Obbligo di vendere o affittare l’alloggio solo a
soggetti in possesso di determinati requisiti, stabili per legge;
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Vincoli sia nella determinazione del prezzo in
caso di vendita, sia nella determinazione del canone di affitto, in
caso di locazione dell’immobile.
Perché è vantaggioso
aderire all’iniziativa
·
In proporzione ai millesimi si diventa pieni
proprietari dell’area su cui è edificato l’immobile, di eventuali
altre aree di pertinenza;
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L’alloggio può essere venduto e affittato a
chiunque, senza bisogno di verificare se l’acquirente o il conduttore
abbiano specifici requisiti;
·
In caso di vendita, non c’è più la prelazione a
favore del Comune;
·
Rimangono i limiti previsti per la determinazione
del prezzo di vendita e del canone di locazione, ma per un periodo
inferiore a 99 anni. La nuova convenzione avrà una durata di 30 anni,
meno il periodo trascorso, tra la data della convenzione originaria e
quella nuova.
Per esemp. Se la
convenzione novantanovennale è stata stipulata nel 1978, e la nuova
convenzione nel 2006 i vincoli sul prezzo in caso di vendita e sul
canone di affitto decadono dopo soli due anni.
·
Il valore di un appartamento in diritto di
superficie è inferiore a quello di un appartamento in piena proprietà
proprio perché il territorio rimane del Comune. Di conseguenza il
valore di mercato dell’appartamento diminuisce ogni anno a mano a
mano che ci si avvicina alla scadenza del diritto di superficie.
Accettando l’offerta del Comune l’investimento nella casa resterà per
sempre stabile.
Diritto di Proprietà
Situazione attuale
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Impossibilità di vendere l’alloggio prima dei
dieci anni dal rilascio dell’abitabilità.
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Possibilità di vendere, passati dieci anni, ma
solo a persone in possesso di specifici requisiti e ad un prezzo
prestabilito.
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Obbligo, in caso di vendita
dell’alloggio dopo venti anni dal rilascio dell’abitabilità, di
versare al Comune una somma così determinata: valore di mercato dell’area
al momento della vendita meno il prezzo di acquisto, previsto nella
convenzione originaria, rivalutato secondo l’indice ISTAT.
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Divieto, sino al pagamento della
somma di cui al punto precedente, di affittare l’alloggio se non a
persone in possesso di particolari requisiti, e ad un canone definito
dall’Ufficio Tecnico Erariale.
Perché è vantaggioso
aderire all’iniziativa
·
La convenzione, attualmente in
essere, viene sostituita con altra di durata pari a 30 anni a partire
dalla data di stipula dell’atto originario di cessione dell’area. Per
esempio, se l’area è stata ceduta nel 1978, e si stipula la nuova
convenzione nel 2006, i vincoli sul prezzo in caso di vendita e sul
canone di affitto decadono dopo soli 2 anni. Per il periodo predetto
rimangono i limiti previsti per la determinazione del prezzo di
vendita e del canone di locazione.
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L’importo richiesto per la
ridefinizione dei vincoli è molto inferiore rispetto alla somma che
occorrerebbe versare al Comune, in caso di vendita dell’alloggio dopo
i 20 anni dall’abitabilità.
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Possibilità di vendere o affittare
l’alloggio a chiunque senza bisogno di verificare il possesso di
particolari requisiti.
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